Il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026, pubblicato nel S.O. n. 26 della G.U. del 3 luglio 2026) include nella classificazione dei redditi anche i proventi illeciti. In particolare, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo (se non già sottoposti a sequestro o confisca penale) rientrano nella classificazione dei redditi di cui all’art. 6, e i relativi redditi vengono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. Nel nuovo TUIR viene così trasposto l’art. 14, commi 4 e 4-bis, della legge n. 537/1993.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


