Il Gruppo IVA, per effetto della sua costituzione, è tenuto ad applicare le norme relative alla rettifica della detrazione, con riferimento alla data in cui i beni e i servizi sono stati acquistati dai partecipanti. In presenza di beni immobili e di altri beni ammortizzabili, la convenienza alla costituzione del Gruppo IVA deve essere esaminata alla luce delle norme che impongono la rettifica entro il periodo di tutela fiscale che, per gli immobili, è pari a 10 anni dall’anno di acquisto o di ultimazione della costruzione mentre per gli altri beni ammortizzabili è di cinque anni dall’anno dell’entrata in funzione.
DTA: rinvio parziale della deduzione per gli intermediari finanziari
Il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede il differimento parziale delle deduzioni per l’anno d’imposta 2027 relative a svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 dagli intermediari finanziari. Tale misura, valida...


