Con la risposta a interpello n. 20 del 27 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il Gruppo di acquisto solidale, le operazioni di distribuzione dei beni, acquistati collettivamente e senza alcuna applicazione di ricarichi, esclusivamente agli associati devono considerarsi escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, in virtù della loro natura non commerciale, come previsto dalla legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 267, sempre che sussistano le condizioni previste dall’articolo 4 del decreto IVA, che, peraltro, nella sua interezza continua ad avere la propria efficacia, fino al 31 dicembre 2035, in virtù del richiamato articolo 6, del d.lgs. n. 186 del 2025.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

