Con la risposta a interpello n. 20 del 27 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il Gruppo di acquisto solidale, le operazioni di distribuzione dei beni, acquistati collettivamente e senza alcuna applicazione di ricarichi, esclusivamente agli associati devono considerarsi escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, in virtù della loro natura non commerciale, come previsto dalla legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 267, sempre che sussistano le condizioni previste dall’articolo 4 del decreto IVA, che, peraltro, nella sua interezza continua ad avere la propria efficacia, fino al 31 dicembre 2035, in virtù del richiamato articolo 6, del d.lgs. n. 186 del 2025.
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


