Con la risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ambito del Superbonus, la distinzione tra le due tipologie di general contractor (puro e appaltatore) è fondamentale per valutare correttamente la detraibilità delle spese, così come la natura specifica dei costi indicati in fattura. In particolare, eventuali rilievi fiscali che contestino il margine dell’appaltatore connesso ai lavori affidati in subappalto non possono tradursi in pretese tributarie sostenibili in sede contenziosa se l’Amministrazione non dimostra in modo puntuale che il recupero fiscale riguarda esclusivamente l’attività di mero coordinamento amministrativo.
Commercialisti: pagamento dei contributi minimi 2026 anche con Modello F24
Con una nota la Cassa Dottori Commercialisti ha ricordato che il 2 novembre 2026 scade il termine di pagamento della seconda rata dei contributi soggettivo e integrativo minimi 2026. A decorrere dai contributi relativi al 2026, Cassa Dottori Commercialisti ha messo a...


