Con la nota n. 2377 del 27 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce quando deve essere avviata e completata la formazione sulla sicurezza dei lavoratori. Superato il precedente riferimento ai 60 giorni, il percorso deve essere attivato in occasione dell’assunzione o dell’inizio della somministrazione. Per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la conclusione può avvenire entro 30 giorni, ma l’avvio tempestivo deve essere documentabile. Precisate anche le condizioni per la revoca della sospensione e l’adempimento delle prescrizioni.
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