In caso di fondi pensione con esternalizzazione delle funzioni fondamentali cui è stata erroneamente applicate l’IVA, la Società ha la facoltà di richiedere, ai sensi dell’articolo 30ter, comma 1, del Decreto IVA, il rimborso dell’IVA erroneamente addebitata, entro il termine di due anni dalla data del versamento, ossia entro due anni dalla scadenza del termine per pagamento della liquidazione mensile o trimestrale relativa al mese in cui sono confluite le fatture non più ”rettificabili”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 269 del 30 marzo 2023.
Plusvalenze su beni strumentali senza rateazione
La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene in modo radicale sulla disciplina delle plusvalenze d’impresa, eliminando - a partire dalle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026 - la possibilità di rateizzare nel tempo la tassazione delle plusvalenze...


