L’IVA relativa all’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa e quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi non è ammessa in detrazione, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei fabbricati. L’indetraibilità, inoltre, non opera per i soggetti che esercitano attività che danno luogo a operazioni esenti e che comportano la riduzione del pro-rata. Nel caso in cui i fabbricati siano temporaneamente destinati alla locazione turistica breve, considerata attività commerciale imponibile ad IVA, si pone il tema dell’ammissibilità della detrazione dell’imposta “a monte”, afferente fabbricati abitativi. In tal caso, tre sono gli scenari che si possono presentare. Quali?
Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: definite le modalità operative
Con il provvedimento n. 296141 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definite i termini e le modalità operative per la comunicazione delle opzioni per il c.d. ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023 da parte dei contribuenti che decidono di rinnovare...

