L’IVA relativa all’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa e quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi non è ammessa in detrazione, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei fabbricati. L’indetraibilità, inoltre, non opera per i soggetti che esercitano attività che danno luogo a operazioni esenti e che comportano la riduzione del pro-rata. Nel caso in cui i fabbricati siano temporaneamente destinati alla locazione turistica breve, considerata attività commerciale imponibile ad IVA, si pone il tema dell’ammissibilità della detrazione dell’imposta “a monte”, afferente fabbricati abitativi. In tal caso, tre sono gli scenari che si possono presentare. Quali?
Contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali: pronte le causali contributo
Con risoluzione n. 26 del 26 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali.


