L’IVA relativa all’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa e quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi non è ammessa in detrazione, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei fabbricati. L’indetraibilità, inoltre, non opera per i soggetti che esercitano attività che danno luogo a operazioni esenti e che comportano la riduzione del pro-rata. Nel caso in cui i fabbricati siano temporaneamente destinati alla locazione turistica breve, considerata attività commerciale imponibile ad IVA, si pone il tema dell’ammissibilità della detrazione dell’imposta “a monte”, afferente fabbricati abitativi. In tal caso, tre sono gli scenari che si possono presentare. Quali?
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


