L’IVA relativa all’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa e quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi non è ammessa in detrazione, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei fabbricati. L’indetraibilità, inoltre, non opera per i soggetti che esercitano attività che danno luogo a operazioni esenti e che comportano la riduzione del pro-rata. Nel caso in cui i fabbricati siano temporaneamente destinati alla locazione turistica breve, considerata attività commerciale imponibile ad IVA, si pone il tema dell’ammissibilità della detrazione dell’imposta “a monte”, afferente fabbricati abitativi. In tal caso, tre sono gli scenari che si possono presentare. Quali?
Maltempo: sospesi adempimenti e versamenti tributari, slitta anche la rottamazione quinquies
Dal punto di vista fiscale sono diverse le misure introdotte nel decreto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026,...


