La riforma del Terzo settore contempla la possibilità che le attività di interesse generale vengano esercitate con modalità commerciali. Tuttavia, riconosce agli ETS commerciali benefici fiscali minori rispetto agli ETS non commerciali. Ad esempio, agli ETS commerciali è precluso l’accesso al regime forfetario: l’imponibile fiscale dovrà essere allora determinato secondo criteri analitici, con applicazione dell’art. 66 TUIR relativo alle imprese minori (regime improntato alla cassa) o secondo i criteri ordinari (criterio di competenza). In sostanza, ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale, gli ETS commerciali sarebbero del tutto equiparati a un soggetto (impresa individuale o società) esercente un’attività commerciale.
Trasporti di beni: l’IVA sui servizi internazionali
Con la circolare n. 3 del 26 febbraio 2026 Assonime ha esaminato l’IVA sui servizi internazionali, con particolare riguardo ai trasporti di beni in esportazione, transito o importazione. L’art. 12 del decreto legislativo n. 186 del 2025 ha modificato l’ambito dei...


