Con la sentenza del 1° agosto 2025, C-602/24, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che l’esenzione IVA si applica anche quando un bene, inizialmente venduto come cessione intracomunitaria, viene esportato dall’acquirente fuori dall’UE, in assenza di accordo con il fornitore e senza informarlo. Se le autorità fiscali confermano l’uscita fisica del bene tramite documenti doganali, l’operazione resta esente da IVA. Il principio di neutralità fiscale tutela il fornitore, anche in assenza di accordi formali, purché siano rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
Dividendi di fonte italiana percepiti da residenti in Giappone: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 203 del 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento al trattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone, in determinate ipotesi, sussiste la potestà impositiva...