Con la pronuncia del 30 ottobre 2025 resa nella causa C-348/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che le autorità doganali del paese d’importazione non sono tenute ad accettare, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie a una merce, una prova dell’origine che è stata loro presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova dell’origine fosse già stata presentata a tali autorità prima della scadenza del suo periodo di validità per l’applicazione di preferenze tariffarie ad altre merci del medesimo contingente.
Superbonus: quando è imponibile la plusvalenza da cessione di un immobile
Con la risoluzione n. 62 del 30 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante...


