Con la pronuncia del 30 ottobre 2025 resa nella causa C-348/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che le autorità doganali del paese d’importazione non sono tenute ad accettare, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie a una merce, una prova dell’origine che è stata loro presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova dell’origine fosse già stata presentata a tali autorità prima della scadenza del suo periodo di validità per l’applicazione di preferenze tariffarie ad altre merci del medesimo contingente.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


