Con la sentenza resa nella causa T-657 del 26 novembre 2025, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che l’esenzione IVA per le operazioni di negoziazione di crediti si applica alle attività di un intermediario del credito che cerca e contatta clienti per proporre loro contratti di credito immobiliare, li assiste effettuando lavori preliminari alla conclusione dei contratti, si occupa della comunicazione con gli enti creditizi ed è remunerato da detti enti in funzione dell’importo dei contratti di credito conclusi grazie alla sua intermediazione, e ciò nonostante il fatto che egli non abbia né il potere di agire in nome degli enti creditizi né alcuna influenza sul contenuto delle offerte di credito e che i clienti rimangano liberi di concludere o meno un contratto di credito e di scegliere l’ente creditizio con cui concluderanno il contratto.
Maltempo: sospesi adempimenti e versamenti tributari, slitta anche la rottamazione quinquies
Dal punto di vista fiscale sono diverse le misure introdotte nel decreto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026,...


