L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che si deve negare l’esenzione dall’IVA ad un fornitore stabilito in uno Stato membro, che abbia ceduto merci a destinazione di un altro Stato membro, allorché tale fornitore non ha dimostrato che le merci erano state cedute a un destinatario avente la qualità di soggetto passivo in quest’ultimo Stato membro e, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti dal fornitore, mancano i dati necessari per verificare che detto destinatario avesse tale qualità. E’ quanto chiarito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza emanata nella causa C-676/22 del 29 febbraio 2024.
Sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni: soggetto ad IVA al 22%
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 306 del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un’aliquota IVA agevolata al 5% esclusivamente per i beni tassativamente indicati dalla norma e dai successivi...

