L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che si deve negare l’esenzione dall’IVA ad un fornitore stabilito in uno Stato membro, che abbia ceduto merci a destinazione di un altro Stato membro, allorché tale fornitore non ha dimostrato che le merci erano state cedute a un destinatario avente la qualità di soggetto passivo in quest’ultimo Stato membro e, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti dal fornitore, mancano i dati necessari per verificare che detto destinatario avesse tale qualità. E’ quanto chiarito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza emanata nella causa C-676/22 del 29 febbraio 2024.
Dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente e scartate: arriva lo scudo contro le sanzioni
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, che introduce misure di semplificazione per le imprese contiene una norma di salvaguardia per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento interessa...


