Con la risoluzione n. 68 del 2025 l’Agenza delle Entrate, in tema di in tema di esenzione IRPEF applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016. Su tale profilo, è costante l’orientamento della Corte di cassazione, favorevole all’Amministrazione, secondo cui la citata norma prevede espressamente un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione, che non può quindi applicarsi retroattivamente.
L’affitto d’azienda non interrompe gli effetti del CPB
Dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna arriva un chiarimento decisivo per le imprese: l'espansione del perimetro operativo tramite l’affitto d'azienda non rientra tra le cause di cessazione del patto con il Fisco. Tale interpretazione risolve i dubbi...


