Con la risposta a interpello n. 67 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell’impresa e le eventuali successive variazioni, soggette all’obbligo di comunicazione introdotto dall’articolo 5, comma 1, del decretolegge n. 179 del 2012 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operi l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 16, comma 6, del decretolegge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Commercialisti: servono chiarimenti per accedere alla piattaforma SIISL
Con una missiva dell’8 giugno 2026 il CNDCEC ha chiesto alla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone un chiarimento ufficiale sulle modalità con cui i commercialisti possono accedere alla piattaforma SIISL. Inoltre, il CNDCEC ha chiesto che sia...


