Con la decisione dell’8 luglio 2026, causa C‑381/25, il Tribunale UE ha stabilito che il beneficio dell’esenzione dall’accisa armonizzata non può essere negato a un soggetto passivo che fabbrica prodotti non destinati al consumo umano contenenti alcol etilico soggetto ad accisa, quali i diluenti, con la sola motivazione che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali prodotti erano utilizzati per il consumo umano.
Esenzione IVA delle operazioni bancarie: quando è aiuto di Stato
Con la decisione del 9 luglio 2026 resa nella causa C‑360/25, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che un’esenzione dall’IVA per le prestazioni, non esenti ad altro titolo, fornite tra imprese che effettuano principalmente operazioni bancarie, assicurative o relative...


