Con la decisione dell’8 luglio 2026, causa C‑381/25, il Tribunale UE ha stabilito che il beneficio dell’esenzione dall’accisa armonizzata non può essere negato a un soggetto passivo che fabbrica prodotti non destinati al consumo umano contenenti alcol etilico soggetto ad accisa, quali i diluenti, con la sola motivazione che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali prodotti erano utilizzati per il consumo umano.
Contributo di solidarietà temporaneo: quando non configura aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-358/24 l’Avvocato Generale UE ha chiarito che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori...

