Con riferimento alla devoluzione al fondo degli importi dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta a interpello n. 71 del 2024, che poiché tale devoluzione può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme, non potendo costituire reddito per gli stessi, all’atto del versamento delle somme al fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

