La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati all’euro. Il motivo potrebbe derivare dal ritenere che il termine “cripto” (dal greco kriptòs, nascosto, segreto) sia evocativo del fatto che il loro utilizzo consentirebbe di celare più facilmente questi redditi al fisco. Si aumenta così la confusione esistente in campo tributario in materia di tassazione delle cripto-attività, con non poche perplessità sistematiche e probabilmente anche di natura costituzionale. L’ipotizzata proroga di un anno per l’entrata in vigore della nuova aliquota non risolve la questione, anche se lascia spazio a ulteriori e necessari approfondimenti dell’intera materia.
Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026 con i nuovi modelli
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1, entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale. A tal fine, potrà utilizzare il modello AV.0 -...


