Con un avviso del 2 luglio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che il dazio di 3 euro sulle spedizioni di modesto valore deve essere corrisposto per ciascun articolo incluso nella spedizione, indipendentemente dall’origine delle merci. Per dare attuazione a tale principio, è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/1022, che modifica la definizione di “articolo” contenuta nell’articolo 1, punto 61, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, chiarendo che, qualora le merci siano dichiarate come articoli distinti, il dazio doganale si applica a ciascuno di essi singolarmente.
Prova dell’origine non preferenziale delle merci: i chiarimenti delle Dogane
Con un avviso del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che la DG TAXUD ha reso disponibile una versione aggiornata del documento di domande e risposte al fine di supportare gli operatori e le autorità competenti nell’applicazione del nuovo 59 bis del...


