Chiunque (persona fisica, società o ente) ha un proprio domicilio fiscale ovvero un luogo fisico rilevante ai fini dell’identificazione da parte del Fisco come “contribuente” tenuto al pagamento delle imposte e alla ricezione degli atti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Agli effetti dell’applicazione delle imposte ogni soggetto si intende domiciliato in un Comune dello Stato. Però, il concetto di domicilio fiscale non necessariamente coincide con quello di residenza anagrafica, di semplice domicilio e di dimora, in quanto ha un utilizzo specifico ai soli fini dell’imposizione fiscale.
CCNL Terziario avanzato – ANPIT: acconti sui futuri aumenti contrattuali e una tantum I.v.c.
Per i dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato, ANPIT, Unica, Ateca e Aifes con Cisal Terziario e l’assistenza di Cisal hanno concordato in data 25 maggio 2026 gli acconti su futuri aumenti contrattuali e un'una tantum a compensazione della mancata...