In base a quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio 2026, ai fini degli articoli 59 e 89 TUIR, l’applicazione del regime di parziale esclusione dei dividendi sarà subordinato alla detenzione di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%. Ai fini del calcolo della soglia percentuale minima si dovranno considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Le nuove disposizioni troveranno applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Costituzione di diritto di usufrutto con donazione: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 130 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il termine ''trasferimento'', usato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili...


