Con la circolare n. 154 del 2025 l’INPS chiarisce che la procedura introdotta dall’art. 19 della legge n. 203/2024, non costituisce un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro, ma uno strumento attivabile qualora questi intenda qualificare la protratta assenza ingiustificata del lavoratore come condotta idonea a integrare le dimissioni per fatti concludenti, con esclusione dell’accesso alla Naspi. Ove previsto dal CCNL, è sempre possibile ricorrere al licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) in seguito all’assenza non giustificata, con conseguente diritto del lavoratore di fruire della prestazione di disoccupazione.
Tracciabilità delle spese di trasferta: quali sono le regole sui rimborsi spese
La disciplina dei rimborsi spese nelle trasferte dei lavoratori dipendenti è caratterizzata da specifiche regole in materia di esenzione fiscale e contributiva, con particolare attenzione alla distinzione tra trasferte nel comune e fuori dal comune e ai diversi...


