Con le conclusioni presentate il 25 settembre 2025 nella causa C-513/24 l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che i costi sostenuti da un soggetto passivo per l’acquisto di beni o di servizi che costituiscono un’attrezzatura tecnica e materiale minima per l’esercizio di attività che non danno diritto a detrazione dell’IVA non corrispondono, per questo solo fatto, a spese generali che presentano un nesso diretto e immediato con il complesso dell’attività economica di tale soggetto passivo e che danno quindi diritto a detrazione, a meno che non sia dimostrato che tali beni e servizi presentano un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica Del soggetto passivo.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


