L’omessa registrazione delle fatture di acquisto inibisce l’esercizio del diritto alla detrazione IVA mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. Con la posizione assunta nella risposta a interpello n. 115 del 2025, l’Agenzia delle Entrate si pone, però, in contrasto sia con la previsione normativa sia con le indicazioni rese dalla stessa Agenzia nella circolare n. 1/E del 2018: in tale documento di prassi, infatti, si legge che per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA è necessaria la verifica della duplica condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso di una valida fattura da parte del cessionario/committente. Quale interpretazione seguire?
Titolare effettivo con accesso graduato e proporzionato
Secondo la Banca d’Italia, che ha pubblicato una memoria per le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) n. 2024/1640 consolida un modello di...


