Con la sentenza resa nelle cause riunite C‑72/24 e C‑73/24 il 29 gennaio 2026, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che è ammissibile che le autorità doganali effettuino la rivalutazione del valore in dogana delle merci, a seguito di un controllo a posteriori, secondo il metodo di semplificazione delle dichiarazioni in dogana previsto negli articoli 81 del regolamento n. 2913/92 e 177 del regolamento n. 952/2013, che sia stato utilizzato al momento dell’importazione di queste ultime su domanda del dichiarante.
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


