Con la risposta scritta del 24 giugno 2026, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che per i servizi di baby sitting estranei all’ambito scolastico, restano validi i chiarimenti già forniti con la richiamata circolare n. 28/E del 2016, con la quale è stato precisato che sono riconducibili nel perimetro applicativo dell’articolo 51 c. 2 lettera f-bis) del testo unico delle imposte sui redditi il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta – anche sotto forma di rimborso spese – di servizi di baby-sitting.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

