Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti facendo seguito al quesito con il quale si chiedono chiarimenti in relazione all’individuazione del triennio entro il quale i professionisti iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite costituiti presso ciascun Tribunale devono assolvere agli obblighi di aggiornamento formativo, precisa che l’individuazione del triennio deve essere effettuata da ciascun professionista in relazione alla data in cui è avvenuta l’iscrizione nell’elenco citato. Conseguentemente anche l’obbligo formativo annuale (almeno 15 ore di formazione l’anno) non deve essere valutato con riferimento all’anno solare, bensì con riferimento all’effettiva data in cui ciascun professionista è stato iscritto nell’elenco tenuto dal Tribunale di riferimento.
Dazi al 15% dal 7 agosto: le conseguenze per le imprese italiane
Il nuovo Executive Order del 31 luglio 2025 del Presidente Trump introduce un’aliquota del 15% sulle esportazioni UE verso gli USA, con una “finestra di transito” per le spedizioni via mare. L’ordine inasprisce anche le misure anti-transshipment, prevedendo una...