La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 20 novembre 2025 nella causa C‑57/23, ha chiarito i principi relativi alla gestione dei dati biometrici e genetici. Il riferimento al «diritto dello Stato membro» riguarda norme generali che stabiliscono condizioni minime, purché interpretate dai giudici nazionali in modo accessibile e prevedibile. L’ordinamento dell’UE non ostacola una normativa nazionale che consenta la raccolta di tali dati per persone perseguite o sospettate di reati dolosi, a condizione che non si operi distinzione tra le due categorie e che i responsabili del trattamento rispettino i principi applicabili ai dati sensibili. Inoltre, la Corte ha riconosciuto la possibilità che la valutazione sulla necessità di conservazione sia affidata alle autorità di polizia, purché siano previsti controlli periodici e sia verificata la stretta necessità di mantenere i dati. Non è richiesto un termine massimo di conservazione.
Regolamento UE sugli appalti pubblici: piattaforma unica, preferenza europea, criterio di aggiudicazione ed altro
Ridurre le regole per l’accesso agli appalti pubblici dell’UE e mettere ordine al settore con norme semplici e chiare funzionali all’attrazione di investimenti e di capitali. Realizzare inoltre un sistema degli appalti comunitari per creare un mercato integrato e per...


