A partire dalle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026 (ma la legge di conversione del decreto Milleproroghe potrebbe spostare in avanti la decorrenza), la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è dovuta anche sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Lo prevede la legge di Bilancio 2026, che ha così ridotto il novero dei soggetti esonerati.
Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026 con i nuovi modelli
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1, entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale. A tal fine, potrà utilizzare il modello AV.0 -...


