A partire dalle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026 (ma la legge di conversione del decreto Milleproroghe potrebbe spostare in avanti la decorrenza), la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è dovuta anche sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Lo prevede la legge di Bilancio 2026, che ha così ridotto il novero dei soggetti esonerati.
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...


