A partire dalle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026 (ma la legge di conversione del decreto Milleproroghe potrebbe spostare in avanti la decorrenza), la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è dovuta anche sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Lo prevede la legge di Bilancio 2026, che ha così ridotto il novero dei soggetti esonerati.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


