La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 4 giugno 2026 nella Causa C-629/24, ha dichiarato che qualora una crociera presenti le caratteristiche di un servizio turistico «tutto compreso», ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2009 sulla responsabilità dei vettori marittimi, le azioni risarcitorie relative a un danno alla persona subito nel corso del trasporto via mare da un passeggero che si trova a bordo della nave da crociera sono disciplinate dal regime di responsabilità del vettore marittimo che effettua la crociera con tale nave.
Servizi postali: Amazon svolge funzioni soggette ad autorizzazione nazionale
Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di...


