La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 4 giugno 2026 nella Causa C-629/24, ha dichiarato che qualora una crociera presenti le caratteristiche di un servizio turistico «tutto compreso», ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2009 sulla responsabilità dei vettori marittimi, le azioni risarcitorie relative a un danno alla persona subito nel corso del trasporto via mare da un passeggero che si trova a bordo della nave da crociera sono disciplinate dal regime di responsabilità del vettore marittimo che effettua la crociera con tale nave.
Insolvenza transfrontaliera: niente immunità di giurisdizione per gli Stati membri convenuti
L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 4 giugno 2026 nella Causa C-41/25, afferma che il quadro normativo dell’Unione in materia di procedure di insolvenza implica una rinuncia alla possibilità per gli Stati membri di invocare...


