Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l’informativa n. 23/2024 del 28 febbraio 2024 con cui fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l’iscrizione all’albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento. In particolare, nel caso in cui il corso sia ritenuto equipollente nei due casi, dovranno essere rilasciati due distinti attestati di partecipazione: uno nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 40 ore per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 CCII; l’altro nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 12 ore e si attesta che il corso è ritenuto equipollente ai sensi dell’art. 7 del regolamento FPC per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi OCC.
Sigarette con filtro: obbligo UE di libero accesso alle norme ISO
Con sentenza del 21 aprile 2026 nella causa C‑155/24, la Corte di giustizia UE afferma che quando una direttiva dell’Unione volta alla tutela della salute rinvia a norme internazionali, tali norme devono essere liberamente accessibili. La controversia nasce dalla...


