Il Ddl di Bilancio (A.S. 1689) prevede per il 2026 l’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Il riferimento puntuale sembra essere quindi alle stablecoin, o criptoattività di seconda generazione, che sono ancorate ad altre attività o a valute (nel caso specifico l’euro) e supportate dalla presenza di riserve pensate per garantire i diritti di rimborso degli utenti. Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Gruppo IVA: come utilizzare l’eccedenza da dichiarazione
Con la risposta a interpello n. 88 del 30 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la struttura del gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante...


