Nell’assunto di una residenza fiscale in Italia del contribuente sino al 31 maggio dell’anno x e in Svizzera a partire dal 1° giugno dell’anno x, in base al TUIR l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 370 del 4 luglio 2023, con cui ha analizzato la convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera.
ISA 2026, quali sono i criteri di accesso al regime premiale
L’Agenzia delle Entrate ha individuato, con provvedimento del 22 aprile 2026, i livelli di affidabilità fiscale per i quali, a partire dal periodo d’imposta 2025, sono riconosciuti i benefici premiali ISA. Il documento contiene i criteri di accesso al regime premiale...

