Convenzione Italia-Singapore: il trattamento fiscale del riscatto di un fondo di previdenza complementare

da | 26 Nov 2025 | Ipsoa - Fisco

Con la risposta a interpello n. 296 del 26 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che allorquando non sono ancora maturati i diritti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, ma viene semplicemente esercitato il riscatto dell’intera posizione previdenziale, sotto forma di capitale, di quanto maturato alla data del disinvestimento, non si realizza una sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato e, pertanto, tale reddito non può essere ricompreso tra le ”altre remunerazioni analoghe”. Gli importi in questione sono, invece, riconducibili alle ”altre remunerazioni analoghe” ai ”salari” e agli ”stipendi”.

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