Con la sentenza numero 80 depositata il 19 giugno 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 2 del 2024. La norma provinciale impone solo al primo classificato della gara di dichiarare i costi della manodopera e della sicurezza, mentre il Codice dei contratti pubblici stabilisce l’obbligo per tutti i partecipanti alla gara di indicare quei costi direttamente nell’offerta economica, pena l’esclusione. Questa disparità mina: la trasparenza e la parità tra concorrenti, l’efficacia delle verifiche sulle offerte anormalmente basse e soprattutto gli strumenti volti a tutelare i lavoratori e a garantire un’effettiva concorrenza leale.
Adeguati assetti organizzativi: in cosa consiste il business judgement rule
L'art. 2086 c.c. impone all'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, idonei a rilevare tempestivamente la crisi e a preservare la...


