Con la sentenza numero 80 depositata il 19 giugno 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 2 del 2024. La norma provinciale impone solo al primo classificato della gara di dichiarare i costi della manodopera e della sicurezza, mentre il Codice dei contratti pubblici stabilisce l’obbligo per tutti i partecipanti alla gara di indicare quei costi direttamente nell’offerta economica, pena l’esclusione. Questa disparità mina: la trasparenza e la parità tra concorrenti, l’efficacia delle verifiche sulle offerte anormalmente basse e soprattutto gli strumenti volti a tutelare i lavoratori e a garantire un’effettiva concorrenza leale.
Cybersicurezza: in GU l’adeguamento nazionale alle nuove regole UE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 22 ottobre 2026 il decreto legislativo 1° ottobre 2026, n. 191, che adegua l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 in materia di servizi di sicurezza gestiti. Il provvedimento modifica...


