A due anni dall’intervenuta “generalizzazione” del contraddittorio preventivo obbligatorio di cui all’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente è possibile interrogarsi sugli effetti, oramai definitivi, della scelta legislativa. Le esperienze applicative restituiscono una realtà fortemente problematica, che, a ben vedere, è l’inevitabile conseguenza della funzionalizzazione dell’istituto al raggiungimento di accordi che consentano di deflazionare il contenzioso tributario: farraginosità del procedimento, dilatazione degli imponibili emergenti dalla fase istruttoria, spinta, tutt’altro che gentile, all’anticipazione della difesa e all’accettazione di proposte definitorie che, considerando i rischi che si corrono nelle successive fasi procedimentali/processuali, diventano, quand’anche infondate, difficili da rifiutare. È questo quanto era lecito attendersi dalla riforma fiscale?
Rinvio pregiudiziale al giudice europeo: diniego da motivare adeguatamente
La sentenza C-767/23 della Corte di Giustizia UE rafforza in modo significativo l’obbligo motivazionale in caso di diniego di rinvio pregiudiziale: nel rifiutare il rinvio, il giudice nazionale di ultima istanza deve fornire una motivazione specifica, concreta e...


