Con la risposta a interpello n. 280 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disposizione agevolativa di cui all’art. 86 c. 5 TUIR trova applicazione nei confronti della società assoggettata al Concordato che deve necessariamente avere la proprietà beni ceduti ai creditori ovvero ai terzi. La norma prevede che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Costituzione di diritto di usufrutto con donazione: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 130 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il termine ''trasferimento'', usato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili...

