Con la risposta a interpello n. 280 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disposizione agevolativa di cui all’art. 86 c. 5 TUIR trova applicazione nei confronti della società assoggettata al Concordato che deve necessariamente avere la proprietà beni ceduti ai creditori ovvero ai terzi. La norma prevede che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Nuova rottamazione: pagamenti rateali con tasso di dilazione al 3%
La legge di Bilancio 2026 riduce dal 4 al 3 per cento il tasso di dilazione applicabile ai contribuenti che aderiscono alla nuova rottamazione delle cartelle, riducendo l’onere in caso di pagamenti rateali. Questa riduzione pro-contribuente è specificamente mirata a...


