Con la risposta a interpello n. 280 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disposizione agevolativa di cui all’art. 86 c. 5 TUIR trova applicazione nei confronti della società assoggettata al Concordato che deve necessariamente avere la proprietà beni ceduti ai creditori ovvero ai terzi. La norma prevede che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Distinzione tra trasferimento di universalità totale o parziale di beni
Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-366/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un...


