Con la risposta a interpello n. 280 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disposizione agevolativa di cui all’art. 86 c. 5 TUIR trova applicazione nei confronti della società assoggettata al Concordato che deve necessariamente avere la proprietà beni ceduti ai creditori ovvero ai terzi. La norma prevede che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


