Con la rispsota a consulenza giuridica n. 6 del 27 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le indicazioni sull’oro da investimento e l’obbligo di trasmissione dei dati all’Anagrafe continuano ad essere ancora attuali, tanto più ora che la nuova definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), della legge n. 7 del 2000, ricomprende espressamente tra ”l’oro da investimento”, anche quello ”destinato a successiva lavorazione”, ossia quello non più destinato a riserva di valore ma a uso industriale, per il quale, dunque ricorre l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria.
Titolare effettivo con accesso graduato e proporzionato
Secondo la Banca d’Italia, che ha pubblicato una memoria per le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) n. 2024/1640 consolida un modello di...


