Con le conclusion generali rese nella causa T-529/25, l’Avvocato Generale del Tribunale dell’UE ha evidenziato che la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 non si applica all’importazione di componenti di una bicicletta elettrica, rientranti nelle sottovoci della voce 8714 della nomenclatura combinata, che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, rientrante nelle sottovoci della voce 8711 della nomenclatura combinata, se tali componenti non sono presentati simultaneamente in dogana, ma vengono importati successivamente con spedizioni scaglionate.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


