Con le conclusion generali rese nella causa T-529/25, l’Avvocato Generale del Tribunale dell’UE ha evidenziato che la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 non si applica all’importazione di componenti di una bicicletta elettrica, rientranti nelle sottovoci della voce 8714 della nomenclatura combinata, che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, rientrante nelle sottovoci della voce 8711 della nomenclatura combinata, se tali componenti non sono presentati simultaneamente in dogana, ma vengono importati successivamente con spedizioni scaglionate.
Gruppo IVA e esenzioni per attività di interesse pubblico: in quali casi
Con la sentenza resa nella causa T-444/25, il Tribunale dell’UE ha chiarito che un gruppo IVA può avvalersi delle esenzioni IVA per attività di interesse pubblico nel caso in cui le prestazioni di servizi siano fornite a terzi da un membro di detto gruppo che soddisfi...


