Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto Omnibus all’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 (e all’art. 293, D.Lgs. n. 141/2026 – Testo Unico adempimenti e accertamento), è stato definitivamente superato l’indirizzo della Corte di Cassazione che aveva riconosciuto all’Amministrazione termini eccessivamente lunghi per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale: ai fini della decadenza, il termine iniziale decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, è stata dedotta una quota di tali componenti. Intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Debiti IMU: responsabilità degli eredi pro quota già nell’avviso di accertamento
Può un ente locale notificare a ciascun coerede un avviso di accertamento IMU recante l’intero debito tributario del contribuente deceduto, sostenendo che la limitazione della responsabilità alla quota ereditaria opererà soltanto nella successiva fase della...


