Con riguardo al contraddittorio preventivo obbligatorio di cui all’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, il TAR Lazio ha affermato (sentenza n. 12390/2026) la giurisdizione del giudice amministrativo e l’ammissibilità dell’azione ex art. 116 cod.proc.amm. per ottenere l’ostensione degli atti contenuti nel fascicolo tributario. Ha inoltre evidenziato che non disporre della copia del documento che pur l’Amministrazione ha esibito all’interessato precluderebbe a costui la possibilità di spiegare un’efficace attività difensiva e prima ancora gli imporrebbe un gravoso e defatigante sforzo teso a ricostruirne il contenuto “a memoria”.
Il Fisco torna operativo: termina la sospensione estiva delle attività dell’Amministrazione finanziaria
Dal 1° settembre (dal 5 in alcuni casi) riparte la decorrenza dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori che sono stati sospesi dal 1° agosto. Inoltre, sempre dal...