Con l’informativa n. 178 del 2025, il CNDCEC ha reso noto di aver modificato il codice deontologico, per cui nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale.
DAC8: criptoattività nella rete dello scambio di informazioni fiscali
Il Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che adegua le disposizioni domestiche alle previsioni della direttiva DAC8 (direttiva UE n. 2023/2226), che introduce obblighi di comunicazione, adeguata verifica e...


