Con il pronto ordini n. 46 del 17 aprile 2026, il CNDCEC ha chiarito che la condivisione, da parte di tutti i membri del Consiglio di disciplina, della documentazione, dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti incardinati presso i singoli Collegi appare ammissibile solo previa anonimizzazione degli stessi, vale a dire solo qualora la suddetta documentazione sia stata privata non solo di ogni dato personale o particolare ma anche di ogni dato, documento, informazione o riferimento che consenta anche indirettamente di acquisire conoscenza dei suddetti dati personali o particolari e pervenire a identificare i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel singolo procedimento.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


