Con il pronto ordini n. 46 del 17 aprile 2026, il CNDCEC ha chiarito che la condivisione, da parte di tutti i membri del Consiglio di disciplina, della documentazione, dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti incardinati presso i singoli Collegi appare ammissibile solo previa anonimizzazione degli stessi, vale a dire solo qualora la suddetta documentazione sia stata privata non solo di ogni dato personale o particolare ma anche di ogni dato, documento, informazione o riferimento che consenta anche indirettamente di acquisire conoscenza dei suddetti dati personali o particolari e pervenire a identificare i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel singolo procedimento.
Titolare effettivo con accesso graduato e proporzionato
Secondo la Banca d’Italia, che ha pubblicato una memoria per le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) n. 2024/1640 consolida un modello di...


