Con le conclusioni generali del 22 gennaio 2026 rese nella causa T‑150/25 l’Avvocato Generale ha evidenziato che il codice doganale dell’Unione non osta a una disposizione nazionale, ai sensi della quale la decisione su un ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, di detto regolamento, avverso una decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti emessa ai sensi dell’articolo 33 dello stesso regolamento, ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di emissione di tale decisione da parte delle autorità doganali.
Somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 15 del 22 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del...


