Con la sentenza resa nella causa T-690 del 26 novembre 2025, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE si applica a una situazione nella quale prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa non sono giunti a destinazione nella loro interezza e l’ammanco di prodotti è stato rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente detti prodotti, di modo che, poiché l’irregolarità ai sensi di tale disposizione si presume quindi avvenuta nello Stato di arrivo, le accise sono esigibili in quest’ultimo.
Convenzione Italia-Singapore: il trattamento fiscale del riscatto di un fondo di previdenza complementare
Con la risposta a interpello n. 296 del 26 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che allorquando non sono ancora maturati i diritti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, ma viene semplicemente esercitato il riscatto dell'intera...


